In vigoreNormativaCodice civile
Art. 2868 c.c. — Beneficio di escussione
Testo dell'articolo
Art. 2868. Beneficio di escussione
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non puo' invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e' stato convenuto.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2868 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Aggiungi una nota professionale
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
