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Art. 2848 c.c. - Nuova iscrizione dell'ipoteca

Testo dell'articolo

Art. 2848. Nuova iscrizione dell'ipoteca

Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore puo' procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. La nuova iscrizione non puo' essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.

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