In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2834 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2834. Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'[articolo 2817](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2817), a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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