Art. 2809 c.c. — Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca
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Art. 2809. Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro. Essa e' indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
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