Art. 2798 c.c. — Assegnazione della cosa in pagamento
Testo dell'articolo
Art. 2798. Assegnazione della cosa in pagamento
Il creditore puo' sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.
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