In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2751 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2751. Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

2) le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge [modificato]

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Avv. Federico Papa
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