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Art. 2719 c.c. — Copie fotografiche di scritture

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Art. 2719. Copie fotografiche di scritture

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita' con l'originale e' attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non e' espressamente disconosciuta.

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Avv. Federico Papa
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