Art. 2718 c.c. — Valore probatorio di copie parziali
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Art. 2718. Valore probatorio di copie parziali
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.
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