In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2711 c.c. — Comunicazione ed esibizione

Testo dell'articolo

Art. 2711. Comunicazione ed esibizione

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza puo' essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della societa', alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte. Negli altri casi il giudice puo' ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Puo' ordinare altresi' l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2711 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale