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Art. 2707 c.c. — Carte e registri domestici

Testo dell'articolo

Art. 2707. Carte e registri domestici

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:

1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;

2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione e' stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi e' indicato come creditore.

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Avv. Federico Papa
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