Art. 2700 c.c. — Efficacia dell'atto pubblico
Testo dell'articolo
Art. 2700. Efficacia dell'atto pubblico
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
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