Art. 2685 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2685. Altri atti soggetti a trascrizione
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'[articolo 2646](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2646), la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'[articolo 2647](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2647), l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'[articolo 2684](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2684) o liberazione dai medesimi. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili [modificato]
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
