In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2685 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2685. Altri atti soggetti a trascrizione

Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'[articolo 2646](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2646), la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'[articolo 2647](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2647), l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'[articolo 2684](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2684) o liberazione dai medesimi. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili [modificato]

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2685 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale