In vigoreNormativaCodice civile
Art. 268 c.c. — Provvedimenti in pendenza del giudizio
Testo dell'articolo
Art. 268. Provvedimenti in pendenza del giudizio
Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
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