Art. 2679 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2679. Altri registri da tenersi dal conservatore
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge [modificato] .
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
