Art. 2615 ter c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2615 ter. Societa' consortili
Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'[articolo 2602](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2602). In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro [modificato] .
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