In vigoreNormativaCodice civile
Art. 2613 c.c. — Rappresentanza in giudizio
Testo dell'articolo
Art. 2613. Rappresentanza in giudizio
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza e' attribuita ad altre persone.
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