In vigoreNormativaCodice civile
Art. 2607 c.c. — Modificazioni del contratto
Testo dell'articolo
Art. 2607. Modificazioni del contratto
Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.
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