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Art. 2587 c.c. — Brevetto dipendente da brevetto altrui

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Art. 2587. Brevetto dipendente da brevetto altrui

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non puo' essere attuato ne' utilizzato senza il consenso di essi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

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Avv. Federico Papa
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