Art. 258 c.c. — Effetti del riconoscimento
Testo dell'articolo
Art. 258. Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso [modificato] . L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
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