Art. 2556 c.c. — Imprese soggette a registrazione
Testo dell'articolo
Art. 2556. Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante [modificato] . 92a
Aggiornamenti
92a La L. 12 agosto 1993, n. 310 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile , come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura."
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