Art. 2545 sexies c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2545 sexies. Ristorni
L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attivita' svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 2525](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2525), ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari. [modificato]
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