Art. 2543 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2543. Organo di controllo
La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'[articolo 2477](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2477), nonche' quando la societa' emette strumenti finanziari non partecipativi. L'atto costitutivo puo' attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo. [modificato]
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