Art. 2518 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2518. Responsabilita' per le obbligazioni sociali
Nelle societa' cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio. [modificato]
Aggiornamenti
3 Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 , ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell' art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile , nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice ."
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