Art. 2505 c.c. — Incorporazione di societa' interamente possedute
Testo dell'articolo
Art. 2505. Incorporazione di societa' interamente possedute
Alla fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies. L'atto costitutivo o lo statuto puo' prevedere che la fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'[articolo 2501-ter](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2501-ter), terzo e quarto comma, nonche', quanto alla societa' incorporante, quelle dell'[articolo 2501-septies](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2501-septies) [modificato] . I soci della societa' incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla societa' entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione [modificato] di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.
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