Art. 2504 quater c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2504 quater. Invalidita' della fusione
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'[articolo 2504](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2504), l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione. [modificato]
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