Art. 2502 bis c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2502 bis. Deposito e iscrizione della decisione di fusione
La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'[articolo 2501-septies](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2501-septies). Si applica l'[articolo 2436](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2436). La decisione di fusione delle societa' previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'[articolo 2501-septies](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2501-septies); il deposito va effettuato a norma dell'[articolo 2436](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2436) se la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V, VI, VII. [modificato]
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