Art. 2501 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2501. Forme di fusione
La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre. La partecipazione alla fusione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. [modificato]
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