Art. 2500 quater c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2500 quater. Assegnazione di azioni o quote
Nel caso previsto dall'[articolo 2500-ter](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2500-ter), ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi. Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equita'. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente. [modificato]
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