Art. 2472 c.c. — Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti
Testo dell'articolo
Art. 2472. Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti
Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese [modificato] , per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.
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