In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2430 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2430. Riserva legale

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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