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Art. 2414 bis c.c. — Costituzione delle garanzie

Testo dell'articolo

Art. 2414 bis. Costituzione delle garanzie

La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalita' necessarie per la costituzione delle garanzie medesime. Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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