Art. 239 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 239. Reclamo dello stato di figlio
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso. L'azione di reclamo dello stato di figlio puo' essere esercitata anche da chi e' nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. L'azione puo' inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternita' da chi e' stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformita' di altra presunzione di paternita'. L'azione puo', altresi', essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente e' stato comunque rimosso. [modificato]
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