In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2359 quinquies c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2359 quinquies. Sottoscrizione di azioni o quote della societa' controllante

La societa' controllata non puo' sottoscrivere azioni o quote della societa' controllante. Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa' controllata, azioni o quote della societa' controllante e' considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della societa' controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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