Art. 2338 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2338. Obbligazioni dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa'. La societa' e' tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societa' o siano state approvate dall'assemblea. Se per qualsiasi ragione la societa' non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni. [modificato]
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