Art. 2329 c.c. — Condizioni per la costituzione
Testo dell'articolo
Art. 2329. Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 , 2343 e 2343-ter [modificato] relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in relazione al suo particolare oggetto.
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