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Art. 2329 c.c. — Condizioni per la costituzione

Testo dell'articolo

Art. 2329. Condizioni per la costituzione

Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 , 2343 e 2343-ter [modificato] relative ai conferimenti;

3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in relazione al suo particolare oggetto.

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Avv. Federico Papa
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