Art. 2327 c.c. — Ammontare minimo del capitale
Testo dell'articolo
Art. 2327. Ammontare minimo del capitale
La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila [modificato] euro.
Aggiornamenti
113 Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.
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