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Art. 2264 c.c. - Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

Testo dell'articolo

Art. 2264. Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

(Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo). La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite puo' essere rimessa ad un terzo. La determinazione del terzo puo' essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L'impugnazione non puo' essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.

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