Art. 2233 c.c. — Compenso
Testo dell'articolo
Art. 2233. Compenso
Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali [modificato] .
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Note professionali
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