In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2217 c.c. — Redazione dell'inventario

Testo dell'articolo

Art. 2217. Redazione dell'inventario

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita' dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa' per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [modificato] .

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2217 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale