In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2215 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2215. Modalita' di tenuta delle scritture contabili

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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