Art. 2205 c.c. — Obblighi dell'institore
Testo dell'articolo
Art. 2205. Obblighi dell'institore
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e' preposto, l'institore e' tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
