Art. 2188 c.c. — Registro delle imprese
Testo dell'articolo
Art. 2188. Registro delle imprese
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
