Art. 2171 c.c. — Nozione
Testo dell'articolo
Art. 2171. Nozione
Nella soccida semplice il bestiame e' conferito dal soccidante. La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprieta' al soccidario. La stima deve indicare il numero, la razza, la qualita', il sesso, il peso e l'eta' del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2171 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
