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Art. 2127 c.c. - Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo

Testo dell'articolo

Art. 2127. Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo

È vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi. In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

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