Codice civile › Libro V › Titolo II › Capo I › Sezione III · Del rapporto di lavoro
Art. 2108 c.c.
Lavoro straordinario e notturno
Art. 2108. Lavoro straordinario e notturno
In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno. I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge o dalle norme corporative.
In breve
La disciplina del lavoro straordinario e notturno trova il suo fondamento nell'art. 2108 c.c., che stabilisce il diritto del prestatore di lavoro a una maggiorazione retributiva in caso di prolungamento dell'orario normale o di prestazioni rese durante la notte. Tale cornice codicistica è integrata dalle disposizioni speciali contenute nel D.Lgs. n. 66/2003.
Dal quesito «Lavoro straordinario e notturno: maggiorazioni e limiti ex art. 2108 c.c.» →Chiedi sull'art. 2108 c.c.
Risposte con le sentenze che lo applicano e il testo citato.
Cita l'art. 2108 c.c.
Il testo vigente, pronto da incollare in un atto o in un parere.
Art. 2108 c.c. (Lavoro straordinario e notturno) «In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno. I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge o dalle norme corporative.»
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