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Art. 2034 c.c. — Obbligazioni naturali

Testo dell'articolo

Art. 2034. Obbligazioni naturali

Non e' ammessa la ripetizione di quanto e' stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.

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Avv. Federico Papa
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