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Art. 2014 c.c. — Girata a titolo di pegno

Testo dell'articolo

Art. 2014. Girata a titolo di pegno

Se alla girata e' apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario puo' esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. L'emittente non puo' opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.

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Avv. Federico Papa
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