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Art. 1956 c.c. — Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Testo dell'articolo

Art. 1956. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Il fideiussore per un'obbligazione futura e' liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del credito. Non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione [modificato] . 86

Aggiornamenti

86 La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

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Avv. Federico Papa
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