Art. 1946 c.c. — Fideiussione prestata da piu' persone
Testo dell'articolo
Art. 1946. Fideiussione prestata da piu' persone
Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse e' obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
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