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Art. 1920 c.c. - Assicurazione a favore di un terzo

Testo dell'articolo

Art. 1920. Assicurazione a favore di un terzo

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario puo' essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa e' efficace anche se il beneficiario e' determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

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